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La chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto nel rito del lavoro

Mag 5, 2023

Con Sentenza n. 67 dell’11 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha statuito che “nel processo del lavoro, richiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo nella memoria tempestivamente depositata, è solo all’udienza di discussione che il giudice provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata, ad una successiva udienza per consentire che la stessa venga effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo”.

Ciò in quanto, a differenza della domanda riconvenzionale, la chiamata in causa di terzo è proposta nei confronti di un soggetto che non è già parte del giudizio e rimane l’esigenza nel rito del lavoro, connotato da specialità, di garantire il contraddittorio delle parti prima che il terzo possa essere chiamato dal convenuto.

La Corte Costituzionale ha pertanto ribadito che al Legislatore è consentito articolare differentemente la disciplina della chiamata di terzo nel processo ordinario di cognizione (che contempla l’onere del convenuto di richiedere il differimento della prima udienza per chiamare in causa il terzo) e nel processo del lavoro (ispirato ai principi di concentrazione e celerità), avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale e al principio di ragionevole durata del processo.

Marco Gianluigi Alberio